Statuto
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria: informazioni
- Visite: 149
STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
ARCIERI VALLI DI NON E DI SOLE
CON SEDE IN TRENTO
Articolo 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE
In data 1 gennaio 1997 si è costituita a Cles la “Società Arcieri Valli di Non e di Sole” una libera associazione sportiva dilettantistica senza fini di lucro, affiliata alla Federazione Italiana Tiro (FITARCO) con l’arco dal 03 gennaio 1991.
L’Associazione è un’associazione sportiva, ai sensi degli art. 36 e ss. Codice Civile denominata “ Associazione Sportiva Dilettantistica Arcieri Valli di Non e di Sole”, attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell’articolo 14, D.Lgs. 39/2021. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l’uso della locuzione “associazione sportiva dilettantistica”, anche in acronimo A.S.D
Con decorrenza 01.01.2020 l’associazione ha sede in Trento presso la sede del Comitato provinciale FITARCO presso la Casa dello Sport-Sanba'Polis Via della Malpensada, 84 - 38123 Trento (TN). L’associazione opera presso le sedi operative di :
● Cles, Via Degasperi, 164 presso il Centro Sportivo di Cles
● Spormaggiore, loc. Castel Belfort presso il percorso di tiro con l’arco del Comune di Spormaggiore.
● Trento, presso la palestra ed il campo sportivo del Centro Sportivo Piedicastello Essa può stabilire altre sedi operative in qualsiasi Comune della Provincia di Trento. Articolo 2 - SCOPO
1. L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. 2. L’Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 10,D.Lgs. 36/2021, ha per finalità l’esercizio in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell’articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021., ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica”. Nello specifico l’associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del Tiro con l’Arco e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito dalla Sport e Salute S.p.A,
intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina. A tale fine, come specificato al successivo art. 3, l’Associazione formulerà domanda di affiliazione alla Federazione Italiana di Tiro con l’Arco riservandosi, in prosieguo, con delibera del Consiglio Direttivo, di formulare eventuale domanda di affiliazione ad altra federazione od ente.
Nei limiti previsti dall’articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell’associazione di svolgere attività secondaria e strumentale, deliberata dal Consiglio Direttivo, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali e nei limiti sopra indicati, l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti e attrezzature sportive abilitate alla pratica del tiro con l’arco, nonché allo svolgimento dell’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento alla pratica della medesima disciplina
sportiva. Nella sede l’Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro. Per il raggiungimento degli scopi, l’Associazione agirà con ogni mezzo di promozione ritenuto idoneo ed in particolare mediante l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, a competizioni sportive, a convegni e incontri atti a sensibilizzare l’opinione pubblica alle finalità associative. Si escludono le attività riservate ai professionisti iscritti negli Albi speciali, le quali, in caso di necessità, saranno affidate a questi ultimi che le espleteranno a proprio nome e sotto la propria responsabilità.
3. E’ caratterizzata altresì dalla democraticità e uguaglianza dei diritti degli associati, dell'elettività delle cariche associative e dall’obbligatorietà del rendiconto. L’Associazione si avvarrà prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite, dei propri aderenti; non assumerà lavoratori dipendenti né si avvarrà di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
4. L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell’ordinamento generale dello Stato Italiano e dell’ordinamento sportivo; si conforma alle norme direttive del Comitato internazionale olimpico (CIO), del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nonché agli statuti e ai regolamenti della FITARCO, e a quelli delle Federazioni e Organismi Internazionali cui quest’ultima è affiliata o aderente.
5. L’Associazione s’impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della FITARCO dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare, attinenti l’attività sportiva. 6. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente Statuto le norme dello Statuto e dei Regolamenti della FITARCO nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle Società affiliate.
7. L’Associazione s’impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti e dei tecnici tesserati, al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali. Nel caso in cui il numero di atleti o tecnici non consenta lo svolgimento di dette assemblee, il rappresentante, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti della FITARCO, il componente rappresentante degli atleti e/o dei tecnici che fa parte del Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Le elezioni, le nomine e le variazioni dei titolari degli organi dell’Associazione devono essere comunicate tempestivamente alla Federazione Italiana di Tiro con l’Arco od altra Federazione Sportiva Nazionale od Ente ai quali dovesse affiliarsi l’Associazione, mediante trasmissione di copia del verbale.
L’Associazione sportiva dilettantistica si impegna, in ogni caso, ai sensi dell’articolo 6.3 D.Lgs. 39/2021 a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, una dichiarazione riguardante l’aggiornamento dei dati, l’aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell’anno precedente.
Articolo - 3 DURATA
1. La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati.
Articolo - 4 DOMANDA DI AMMISSIONE
1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. E’ espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
2. Possono far parte dell’Associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne fanno richiesta e che siano dotate di un’irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme
ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione, della FITARCO e dei suoi organi.
3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
4. La validità della qualità di socio è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui eventuale diniego deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea generale.
5. In caso di domanda d’ammissione a socio presentata da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. L’esercente patria potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione rispondendo verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
6. La quota associativa non può essere rivalutata e trasferita a terzi ad eccezione dei trasferimenti causa morte.
Articolo - 5 DIRITTI DEI SOCI
1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto sarà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile che si svolgerà dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo articolo 13. 3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la Sede sociale, gli impianti adibiti alla pratica del tiro con l’arco e ad usare le attrezzature comuni, nel rispetto delle norme d’uso eventualmente previste dal Consiglio Direttivo
4. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell’Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale.
Articolo - 6 Decadenza dei Soci
1. I Soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:
a) dimissione volontaria.
b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa.
c) Radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta degli elementi il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. d) Scioglimento dell’Associazione ai sensi dell’art. 24 del presente Statuto. 2. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’Assemblea Ordinaria. Nel corso di tale Assemblea alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’Assemblea. 3. L’Associato radiato non può essere più riammesso.
Articolo - 7 ORGANI
1. Gli organi sociali sono:
a) l’Assemblea generale dei soci,
b) il Presidente,
c) il Consiglio Direttivo.
Articolo - 8 ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
1. L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell’assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta, che propone l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo che vi provvede nei tempi e modi previsti dal successivo Art. 10, e comunque non oltre 30 giorni dalla richiesta. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
3. L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, in ogni caso, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
4. Le assemblee sono generalmente presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
5. L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell’assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
6. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.
7. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce e regola le modalità e l’ordine delle votazioni. 8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
Articolo - 9 DIRITTI DI PARTECIPAZIONE
1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta non più di due associati. 3. Gli associati che siano anche amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità. Si applica l’art. 2373 cod. civ., in quanto compatibile.
Articolo - 10 COMPITI DELL’ASSEMBLEA
1. La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima dell’effettuazione, mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica o altro mezzo idoneo a garantirne la ricezione. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie trattate.
2. L’assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo.
3. L’assemblea elettiva deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, a scadenza del mandato o per la sostituzione dei membri, come previsto dal presente Statuto, per eleggere i componenti del Consiglio direttivo nel numero disciplinato dal successivo Art. 13 e in ogni caso il Presidente, il Vicepresidente, ed il Segretario, con funzioni di tesoriere, del sodalizio.
4. Spetta all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente articolo 8, comma 2.
Articolo - 11 VALIDITÀ’ DELLE ASSEMBLEE
1. L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto a un voto.
2. L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Articolo - 12 ASSEMBLEA STRAORDINARIA
1. L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno diecii giorni prima dell’adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
2. L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello Statuto sociale, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’Associazione, scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.
Articolo - 13 CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal rappresentante degli Atleti, dal Rappresentante dei Tecnici, dal Segretario e da almeno tre membri (consiglieri) eletti dall’assemblea. Il rappresentante degli atleti è eletto, fra uno di loro, dai soli soci in possesso dell’idoneità medico sportiva per la pratica dell’attività sportiva agonistica. Il rappresentante dei tecnici è eletto, fra uno di loro, fra i soci che hanno l’abilitazione alla funzione di tecnico secondo le norme FITARCO.
2. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio dura in carica 3 4 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
3. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni e che non ricoprano la medesima carica sociale in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della FITARCO, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 5. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
6. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, con le formalità, ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo, atte a garantirne la massima diffusione.
7. Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, si assenti per tre riunioni consecutive, previa notifica della circostanza da parte del Presidente ed a fronte ciononostante della mancanza di giustificazioni o in presenza di giustificazioni giudicate a maggioranza assoluta del Direttivo, non accettabili, decade dalla carica.
8. È fatto divieto agli amministratori dell’Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.
Articolo - 14 DIMISSIONI
1. Il consiglio direttivo decade:
a) per dimissioni e/o revoche contemporanee della metà più uno dei suoi Componenti. b) per dimissioni, revoca o impedimento definitivo del presidente;
c) per contemporanea vacanza, per qualunque causa, della metà più uno dei suoi componenti; d) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell’assemblea. 2. In questi casi il Presidente o, in caso in caso di suo impedimento, il vice presidente o, in subordine,
il consigliere più anziano, dovrà convocare l’assemblea straordinaria entro sessanta giorni, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, nel frattempo curando l’amministrazione ordinaria. 3. Nel caso in cui durante il corso dell’esercizio venissero a mancare un numero di consiglieri non superiore alla metà dei componenti del direttivo e l’operatività dell’organo non risulta compromessa, si procederà all’integrazione dell’organo collegiale con la chiamata del numero di componenti necessario tra i candidati non eletti alla carica di consigliere, scorrendo la graduatoria sulla base dei voti conseguiti, purché questi ultimi abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall’ultimo eletto. Qualora non fosse possibile l’integrazione dell’organo, il consiglio direttivo proseguirà in numero ridotto fino alla prima assemblea utile, che provvederà alla elezione dei consiglieri vacanti per l’integrazione dell’organo. Le dimissioni, o la revoca, degli altri consiglieri determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell’ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell’organo associativo.
Le dimissioni, o la revoca, del Presidente dell’associazione comportano in ogni caso la decadenza dell’intero Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni il Presidente rimane in carica per l’ordinaria amministrazione fino all’assemblea di nomina del suo successore che deve essere convocata entro sessanta giorni dal Consiglio Direttivo e da celebrarsi nei successivi 30 giorni”.
Articolo - 15 CONVOCAZIONE DIRETTIVO
1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne è fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità.
Articolo - 16 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci.
b) redigere il rendiconto economico e finanziario consuntivo da sottoporre all’assemblea; c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l’anno e convocare l’assemblea straordinaria nel rispetto delle norme dell’Art.8 e seguenti del presente Statuto.
d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci e decidere sulle giustificazioni addotte dal consigliere ingiustificatamente assente ai sensi dell’art. 13 comma 7 qualora tali decisioni si dovessero rendere necessarie;
f) attuare le finalità previste dallo Statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci. g) Stipulare atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari.
h) Deliberare in merito alla stipula di contratti di gestione, di locazione, di compravendita anche rateali di macchine, di forniture, di appalto, di permute, apertura di conti correnti bancari, sottoscrizione di assicurazioni varie ed in particolare accedere a finanziamenti bancari, contrarre mutui, contratti di leasing e assumere ogni altro impegno finanziario rilevante, formare commissioni e/o gruppi di lavoro, per la gestione delle strutture ricreative dell’Associazione, e commissioni sportive e comunque sono demandati al Consiglio tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
i) Assegnare al Presidente la delega provvedere all’acquisizione di forniture per la normale attività dell’associazione entro determinati limiti di spesa.
j) Nominare tecnici, animatori, specialisti per lo svolgimento delle attività societaria e pratica sportiva.
k) Assume le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione nonché di eventuali volontari e cura l’esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all’articolo 8.2, D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all’articolo 3.2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017.
Articolo - 17 IL PRESIDENTE
1. Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo dirige l’Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali; ne è il legale rappresentante per ogni evenienza.
Articolo - 18 IL VICEPRESIDENTE
1. Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali sia espressamente delegato. Il Vicepresidente ha le funzioni di dirigente rappresentante ai sensi del punto 9.5 del regolamento organico Fitarco
Articolo - 19 - IL SEGRETARIO
1. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
Articolo - 20 Il RENDICONTO
1. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economica/finanziaria dell’Associazione.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale ed economica/finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del rendiconto, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del rendiconto stesso.
Articolo - 21 ANNO SOCIALE
1. L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Articolo - 22 FONDO COMUNE
1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività e dalle ulteriore attività connesse all’attività istituzionale.
Articolo - 23 CLAUSOLA COMPROMISSORIA
1. Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Italiana di Tiro con l’Arco. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della FITARCO, questo sarà composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Roma. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata A/R da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. Il procedimento arbitrale avrà luogo presso il comune in cui è ubicata la sede dell’associazione e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione Italiana di Tiro con l’Arco.
Articolo - 24 SCIOGLIMENTO
1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
2. Copia del verbale dell’Assemblea Generale Straordinaria concernente lo scioglimento dell’Associazione e della Situazione Patrimoniale approvata dalla suddetta Assemblea, deve essere inviato per conoscenza alla Federazione Italiana di Tiro con l’Arco. Eventuali beni in uso e non di proprietà dovranno essere restituiti agli organismi d’appartenenza.
Articolo 25 - Liquidazione
Dichiarata l’estinzione dell’associazione o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. cod. civ. Entro un mese dall’estinzione o dallo scioglimento, l’Assemblea, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati, oppure in caso di mancanza totale degli Associati il Consiglio Direttivo, deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori e alla definizione dei relativi poteri. Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti. La nomina fatta dall’Assemblea deve essere comunicata immediatamente al Presidente del Tribunale. I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale e si considerano a ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche d’ufficio dallo stesso
Presidente con provvedimento non soggetto a reclamo. I liquidatori deliberano a maggioranza. Nel caso in cui non vi provveda l'Assemblea, alla nomina di uno o più liquidatori provvede il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, degli Associati, dei creditori, del pubblico ministero o anche d’ufficio
Articolo 26 - Devoluzione del Patrimonio Residuo ai fini sportivi
In caso di estinzione dell’associazione il patrimonio residuo, al termine delle operazioni di liquidazione,
dovrà essere devoluto ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021 ovvero ad altre
Società o Associazioni Sportive dilettantistiche aventi finalità analoghe, ovvero ad altri enti sportivi, secondo
la delibera dell’assemblea che decide lo scioglimento, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo – 27 NORMA DI RINVIO
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della FITARCO cui l’Associazione è affiliata ed in subordine le norme del codice civile.
Contributi enti pubblici
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria: informazioni
- Visite: 136
Contributi da enti pubblici anno 2024
Comune di Giovo - Euro 2.000,00
Informazioni
- Dettagli
- Scritto da Joomla
- Categoria: informazioni
- Visite: 437
Arcieri Valli di Non e di Sole A.S.D.
Casa dello Sport-Sanba’Polis Via della Malpensada, 84 – 38123 Trento (TN). Tel. Cell 3475792400
p.iva 01402920225 - c.f. 92006770223
Cassa Rurale Val di Non – Filiale n.1 – Viale Degasperi – 38023 Cles (TN) IBAN IT62 Q082 8234 6700 0000 1004 643
Modello organizzativo e di controllo
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria: Selfguarding
- Visite: 7
MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA
Approvato dal Direttivo in data 25/06/2024
Il presente Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, redatto secondo quanto previsto dal co. 2 dell'art. 16 d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 e sulla base delle linee guida pubblicate dalla FITARCO, si applica a chiunque partecipi, con qualsiasi funzione o titolo, all'attività della ASD Arcieri Valli di Non e di Sole (di seguito solo ‘Società’) , indipendentemente dal ruolo svolto, al fine di promuovere una cultura e un ambiente inclusivo che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità, tutelando al contempo l'integrità fisica e morale di tutti i tesserati.
Il presente Modello e il Codice di condotta, saranno aggiornati con cadenza almeno quadriennale secondo le disposizioni del CONI, in specie delle raccomandazioni dell'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding e della FITARCO, tenendo conto delle caratteristiche dell’Affiliata e delle persone tesserate.
Il presente Modello integra e non sostituisce il Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi, violenze e dalle condotte discriminatorie redatto dalla FITARCO e adeguatamente reso pubblico nell’ambito della Società (mediante immediata affissione presso la sede e pubblicazione su sito internet o altri canali telematici, se nella disponibilità della Società) nonché comunicato al Safeguarding Officer della Federazione insieme alla nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, della Società.
Art. 1 – Finalità
1. Il presente documento disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, discriminazione o violenza di genere per ragioni di etnia, religione, disabilità, convinzioni personali, età, orientamento sessuale sui Tesserati, specie se minori d’età.
2. Diritto fondamentale dei Tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei Tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.
3. Il presente documento costituisce l’insieme di Linee Guida e di Principi a cui la Società e tutti i Tesserati sono tenuti ad uniformarsi al fine di perseguire:
a. la promozione dei diritti di cui al precedente comma;
b. la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i Tesserati, specie se minori, e garantiscano l’uguaglianza e l’equità, nonché valorizzino le diversità;
c. la consapevolezza dei Tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
d. l’individuazione e l’attuazione da parte della Società di adeguate misure, procedure e politiche di Safeguarding, che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di Tesserati minori;
e. la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di violenza, abuso, discriminazione e tutela dei segnalanti;
f. l’informazione dei Tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
g. la partecipazione della Società e dei Tesserati alle iniziative organizzate dalla FITARCO nell’ambito delle politiche di Safeguarding adottate;
h. il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva nell’attuazione delle misure, procedure e politiche di Safeguarding della Società.
Art. 2 – Campo di applicazione
1. I soggetti tenuti al rispetto del presente documento sono:
a) i tesserati FITARCO, ai sensi di quanto disciplinato dallo Statuto Federale e dal Regolamento Organico, presso la Società;
b) tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro o volontariato con la Società;
c) tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con la Società.
Art. 3 – Condotte rilevanti
1. Costituiscono comportamenti rilevanti ai fini del presente documento ogni condotta ostativa al raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1 e nello specifico:
a. l’abuso psicologico: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;
b. l’abuso fisico: qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell’uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
c.la molestia sessuale: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
d. l’abuso sessuale: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
e. l’omissione negligente di assistenza (c.d. “neglect”), il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
f. l’incuria: la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
g. l’abuso di matrice religiosa: l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
h. il bullismo o cyberbullismo (se condotto online): qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti volti a intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).
i. i comportamenti discriminatori: qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socioeconomico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
j. l’abuso dei mezzi di correzione: la condotta che, trascendendo i limiti dell’uso del potere correttivo e disciplinare spettante a un Tecnico o un Dirigente nei confronti della persona offesa, venga esercitato con modalità non adeguate o al fine di perseguire un interesse diverso da quello per il quale tale potere è conferito dall’ordinamento federale.
Art. 4 – Principi
1. I soggetti di cui all’art. 2 sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti ai seguenti principi:
a) assicurare un ambiente ispirato a principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell’inviolabilità della persona;
b) riservare ad ogni Tesserato attenzione, rispetto, impegno, e dignità, garantendo uguali condizioni senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e altro;
c) prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni;
d) segnalare senza indugio ogni circostanza di interesse agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza;
e) far svolgere l’attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell’allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;
f) programmare e gestire l’attività, anche in occasione delle trasferte, individuando soluzioni organizzative e logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati;
g) confrontarsi con il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della Società ove si abbia il sospetto che possano essere poste in essere condotte rilevanti ai sensi del presente documento;
h) in caso di atleti minorenni, ottenere e conservare l’autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in orari in cui gli spazi utilizzati per l’attività sportiva non siano usualmente frequentati;
i) spiegare in modo chiaro ai fruitori dello spazio in cui si sta svolgendo l’attività sportiva, che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal presente documento possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona;
j) prevenire, durante gli allenamenti e in gara, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo;
k) favorire la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile.
Art. 5 – Tutela dei minori
1. La Società, quando instaura un rapporto di lavoro – a prescindere dalla forma – con soggetti chiamati a svolgere mansioni comportanti contatti diretti e regolari con minori è tenuto a richiedere preventivamente copia del certificato del casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente.
Art. 6 – Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni
1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui Tesserati nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell’art. 33, comma 6, del D.lgs. n. 36/2021, il Consiglio Direttivo della Società nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e lo comunica alla FITARCO.
2. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni deve essere nominato tra persone di comprovata moralità e competenza in possesso dei seguenti requisiti:
a. essere in possesso della cittadinanza italiana;
b. non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi né essere stato sottoposto a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
c . non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.
2.1. La nomina del Responsabile è adeguatamente resa pubblica nell’ambito della Società (mediante immediata affissione presso la sede e pubblicazione su sito internet o altri canali telematici, se nella disponibilità della Società, del nominativo e dei contatti).
2.2. Il Responsabile dura in carica 4 anni e può essere riconfermato.
2.3. In caso di cessazione del ruolo di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, per dimissioni o per altro motivo, la Società provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Responsabile.
2.4. La nomina di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni può essere revocata dal Consiglio Direttivo ancora prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, con provvedimento motivato. Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia al Safeguarding Officer della FITARCO. La Società provvede alla sostituzione con le modalità di cui ai precedenti commi.
3. Il Responsabile è tenuto a:
a) vigilare sulla corretta applicazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni;
b) adottare le opportune iniziative, anche con carattere d’urgenza, per prevenire e contrastare nell’ambito della Società ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;
c) recepire le indicazioni della FITARCO e del Safeguarding Officer Federale e fornire elementi utili per l’aggiornamento del Modello organizzativo e del Codice di condotta, tenendo conto delle caratteristiche della Società;
Art. 7 – Dovere di segnalazione
1. Chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti ai sensi del precedente art. 3 e che coinvolgano Tesserati, specie se minorenni, è tenuto a darne immediata comunicazione al Safeguarding Officer Federale attraverso lo strumento (telematico, di posta certificata o altro) che sarà indicato e messo a disposizione dalla FITARCO e debitamente pubblicizzato dalla stessa e da ogni Società.
2. Chiunque sospetta comportamenti rilevanti ai sensi del presente Regolamento può confrontarsi con il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della Società di appartenenza.
Art. 8 – Diffusione ed attuazione
1. La Società̀, anche avvalendosi del supporto del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, si impegna alla pubblicazione e alla capillare diffusione del presente documento e del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione (all. 1) tra i propri Tesserati e i propri volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell’attività sportiva, alla messa a disposizione di ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione, allo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme nonché alla condivisione di materiale informativo finalizzato alla sensibilizzazione e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.
2. Il presente documento e il codice di condotta, e ogni eventuale aggiornamento, deve essere pubblicato sul sito internet della Società o altro canale telematico, se nella sua disponibilità, affisso presso la sede della stessa e portato a conoscenza di tutti i tesserati e i collaboratori, qualunque sia il motivo della collaborazione, al momento in cui si instaura il rapporto con la Società.
Art. 9 – Norme finali
1. Il presente documento è aggiornato dall’organo direttivo della Società con cadenza quadriennale e ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate dagli organi preposti del CONI e dalla FITARCO.
2. Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dallo Statuto della FITARCO, da tutta la normativa endo-federale approvata dal Consiglio Federale della Federazione, inclusi il Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati, dal Codice di Comportamento sportivo approvato dal CONI.
3. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio direttivo della Società, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Codice di condotta
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria: Selfguarding
- Visite: 6
CODICE DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE
Approvato con deliberazione del direttivo dd. 25/06/2024
Ogni Tesserato è tenuto a mantenere un ambiente sportivo rispettoso, equo e privo di qualsiasi forma di abuso, violenza e discriminazione.
Diritto fondamentale di ogni Tesserato è quello di essere trattato con rispetto e dignità, nonché di essere tutelato da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal D.lgs. n. 198/2006, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico di ciascun Tesserato costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.
Non sono consentite discriminazioni di alcun genere, che siano essere basate su razza, colore, sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, opinione politica o di altra natura, nazione o origine sociale, disponibilità economica, nascita o di altra natura.
NORME DI CONDOTTA GENERALI
I Tesserati e chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività della Società non devono:
§ discriminare e avere qualsiasi atteggiamento inappropriato fondato su razza, colore, sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, opinione politica o di altra natura, nazione o origine sociale, disponibilità economica, nascita o di altra natura;
§ avere atteggiamenti nei confronti di altri che - anche sotto il profilo psicologico - possano influire negativamente sul loro sviluppo armonico e socio-relazionale;
§ agire con comportamenti che siano di esempio negativo, specialmente per i minori;
§ avere relazioni con minori che possano essere in qualche modo considerate di natura sessuale, sfruttamento, maltrattamento o abuso;
§ colpire, assalire fisicamente o abusare fisicamente o psicologicamente un’altra persona;
§ usare un linguaggio, dare suggerimenti o consigli, offensivi o abusivi;
§ agire in modi che possano essere abusivi;
§ stabilire o intrattenere contatti con minori Tesserati utilizzando strumenti di comunicazione online personali (email, chat, social network, etc.) che esulino da quelli strettamente funzionali all’attività istituzionale e di organizzazione delle attività sportive;
§ comportarsi in maniera inappropriata o sessualmente provocante;
§ tollerare o partecipare a comportamenti di altri soggetti che sono illegali, o abusivi o che mettano a rischio la loro sicurezza;
§ agire in modo da far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare gli altri, o perpetrare qualsiasi altra forma di abuso emotivo;
§ discriminare, trattare in modo differente o favorire alcuni soggetti escludendone altri;
§ invitare a momenti conviviali non istituzionali o non legati a eventi particolari (ed es. fine corso, esami e raggiungimento di risultati agonistici) atleti minorenni, senza assenso o preventivo avviso dell’esercente la responsabilità genitoriale;
DOVERI E OBBLIGHI DEI TESSERATI
I Tesserati devono:
§ comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all’ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri Tesserati;
§ astenersi dall’utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
§ garantire la sicurezza e la salute degli altri Tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
§ impegnarsi nell’educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri Tesserati nei percorsi educativi e formativi;
§ impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell’attività sportiva;
§ prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l’utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
§ affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
§ collaborare con gli altri Tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
§ segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell’art. 6 del Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva, situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.
DOVERI E OBBLIGHI DEI DIRIGENTI SPORTIVI, DEI TECNICI E COMPONENTI DELLO STAFF
Gli allenatori, i dirigenti, i componenti dello Staff a qualsiasi titolo, livello e qualifica, sono responsabili della crescita dei giovani nonché della creazione di un ambiente positivo, sicuro e stimolante per la pratica sportiva.
A tal fine, sono chiamati a dare il buon esempio e ad essere un modello per gli atleti a loro affidati.
Tutti i soggetti sopra indicati, che hanno un contatto diretto con gli atleti minori, sono obbligati a rispettare il Codice di Condotta, che accettano integralmente dopo averne preso visione.
I Dirigenti sportivi, i Tecnici e i componenti dello staff devono:
§ agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
§ astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza
§ nei confronti dei Tesserati, specie se minori;
§ contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei Tesserati, specie se minori;
§ evitare contatti fisici con i Tesserati che esulino dall’insegnamento della tecnica sportiva, specie se minori;
§ promuovere un rapporto tra Tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
§ porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero i soggetti preposti alla vigilanza;
§ impiegare le necessarie competenze professionali, se in possesso delle stesse, nell’eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
§ segnalare eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti di età minore loro affidati, agli esercenti la responsabilità genitoriale;
§ dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
§ sostenere i valori dello sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei Tesserati;
§ incoraggiare e promuovere il fair play, la disciplina, la correttezza, il rispetto degli avversari;
§ trasmettere serenità, entusiasmo e passione;
§ educare al rispetto, all’impegno e alla collaborazione;
§ aggiornarsi costantemente sulle conoscenze necessarie per adempiere al meglio alle mansioni assegnate e sul tema della tutela dei minori;
§ garantire che la salute, la sicurezza e il benessere degli atleti costituiscano obiettivo primario rispetto al successo sportivo o qualsiasi altra considerazione;
§ organizzare il lavoro, le gare, il luogo di lavoro e le attività in trasferta in modo tale da minimizzare i rischi;
§ rispettare la privacy dei minori, specie in luoghi particolarmente sensibili che devono essere sorvegliati, in modo tale da garantire la privacy dei minori;
§ non lasciare che i minori rimangano senza adeguata supervisione nel corso delle attività;
§ conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
§ segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell’art. 6 del Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva, situazioni, anche potenziali, che espongano i Tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.
DOVERI E OBBLIGHI DEGLI ATLETI
Gli atleti devono:
§ rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
§ comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero con i soggetti preposti alla vigilanza, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;
§ non utilizzare un linguaggio volgare offensivo, razzista, omofobo o discriminatorio, ed in ogni caso dannoso della dignità, dell’onore e della reputazione altrui;
§ comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
§ prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
§ rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
§ rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
§ mantenere rapporti improntati al rispetto degli altri atleti e di ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
§ riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza;
§ evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
§ astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza, nonché al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nominato dalla Società;
§ segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che espongano i Tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.
NORME DI CONDOTTA PER FAMIGLIE E ACCOMPAGNATORI
I destinatari delle presenti Norme di Comportamento sono i genitori, i tutori, i familiari e in generale gli accompagnatori, i quali sono chiamati a contribuire allo sviluppo di un ambiente sicuro, positivo e stimolante, in cui i giovani atleti possano sentirsi liberi di praticare attività sportiva e divertirsi in totale sicurezza.
Tali soggetti si impegnano a:
§ condividere e promuovere i valori e gli obiettivi della Società;
§ partecipare con entusiasmo alle attività proposte, supportando i giovani atleti;
§ tenere un comportamento collaborativo e rispettoso nei confronti di tutti i soggetti coinvolti siano essi giocatori, giocatrici, tecnici o altri componenti dello staff, genitori, direttori di gara, ecc.;
§ promuovere il fair play;
§ non usare o tollerare comportamenti o linguaggi offensivi, da o verso qualsiasi atleta, direttore di gara o qualsiasi altro soggetto coinvolto;
§ dare risalto all’impegno e la partecipazione piuttosto che concentrarsi su prestazioni e risultati;
§ non avere relazioni con minori che possono essere in qualche modo considerate di sfruttamento, maltrattamento o abuso;
§ consultare il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nominato dalla Società per problematiche inerenti alla sicurezza e al benessere del proprio figlio nei rapporti con l’allenatore e/o con un altro giovane atleta;
NORME PER TRASFERTE, SPOSTAMENTI E LOGISTICA
Gli atleti che partecipano alle attività organizzate o partecipate dalla Società e i loro familiari comprendono e concordano che:
§ gli adulti accompagnatori sono responsabili della sicurezza e del benessere degli atleti, dal momento che vengono affidati loro dai genitori fino al ritorno a casa in quanto i genitori affidano loro la custodia dei figli, dal momento in cui li accompagnano al punto di incontro concordato per la partenza o lo svolgimento dell’attività e fino a quando non fanno ritorno al punto d’incontro concordato per il termine della trasferta o dell’attività;
§ nello svolgimento di tutte le attività, gli atleti e gli operatori sportivi sono tenuti a rispettare con diligenza le leggi ed i regolamenti, nonché le Norme di comportamento e le disposizioni interne;
§ gli atleti devono sempre seguire diligentemente le istruzioni e le regole impartite loro dagli adulti accompagnatori e seguire i loro consigli;
§ gli atleti non devono allontanarsi per nessun motivo dalla squadra o dal gruppo senza esplicita autorizzazione degli accompagnatori e/o responsabili di ogni trasferta e/o attività. Per ogni necessità e in ogni momento gli atleti devono fare riferimento all’allenatore e ai dirigenti;
§ in caso di trasferta di più giorni viene comunicata alle famiglie, in anticipo ed in maniera dettagliata, qualsiasi informazione riguardante la struttura individuata e la modalità di composizione delle stanze. La relativa rooming list sarà comunicata agli atleti all’arrivo presso la struttura e potrà subire eventuali variazioni soltanto con il consenso degli organizzatori/responsabili;
§ le famiglie riceveranno un programma dettagliato e tutte le informazioni necessarie circa il luogo e lo svolgimento delle gare, attività ed eventi;
NORME SPECIFICHE DI CONDOTTA NELL’ATTIVITÀ CON I MINORI
Quando si svolge attività con i minori è necessario:
§ organizzare l’attività in modo tale da minimizzare i rischi;
§ essere visibili da altri adulti, per quanto possibile, mentre si svolge attività con minori;
§ consentire, ove possibile e nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza, l’accesso agli impianti durante allenamenti e sessioni di prova a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza;
§ astenersi dall’utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei Tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero dai soggetti preposti alla vigilanza;
§ astenersi dal creare situazioni di intimità con il Tesserato minore che esulino dalle attività sportive;
§ comunicare e condividere con il Tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero i soggetti preposti alla vigilanza;
§ astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il Tesserato minore, anche mediante social network;
§ garantire la diffusione e il mantenimento di una cultura di apertura che permetta al personale, ai rappresentanti, ai minori e a chi si prende cura di loro di sollevare e discutere con facilità ogni tipo di argomento e preoccupazione;
§ instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero con i soggetti preposti alla vigilanza;
§ comunicare ai minori che tipo di rapporto si debbono aspettare di avere con i tecnici e gli altri soggetti frequentatori il sodalizio e incoraggiarli a segnalare qualsiasi tipo di preoccupazione;
§ valorizzare le capacità e le competenze dei minori e discutere con loro dei loro diritti, di cosa è accettabile e cosa non lo è, di cosa possono fare nel caso in cui emerga un qualsiasi problema;
§ incoraggiare la partecipazione dei minori in modo da sviluppare anche la loro capacità di auto tutela.
§ mantenere un elevato profilo personale e professionale;
§ trattare i minori in modo giusto, onesto e con dignità e rispetto;
§ incoraggiare la partecipazione dei minori in modo da sviluppare anche la loro capacità di auto tutela.
SEGNALI DI DISAGIO E MALESSERE DEI MINORI
Sono considerati indicatori di disagio e malessere:
§ cambi repentini e non giustificati di comportamento (a titolo esemplificativo, riduzione della concentrazione, isolarsi, diventare appiccicosi, depressi, spaventati, con sbalzi d’umore, riluttanza ad allenarsi o a partecipare alle gare) che possono essere accompagnati da cali della performance sportiva;
§ disturbi dell’alimentazione;
§ segni evidenti fisici o cambiamenti comportamentali repentini o messaggi verbali diretti e/o indiretti di difficoltà;
§ ferite come contusioni inspiegabili o sospette, tagli o bruciature, in modo particolare se si trovano su parti del corpo normalmente non soggette a tali tipi di lesioni e che non siano compatibili con l’attività sportiva e di allenamento;
§ diffidenza nei confronti di allenatori, accompagnatori, dirigenti o altri adulti con i quali il minore dovrebbe avere un buon rapporto di fiducia;
§ trascuratezza e frequente perdita di effetti personali.
La presenza di uno o più di questi indicatori non costituisce da sé prova della presenza di un abuso, violenza o molestia. Tali elementi devono essere valutati anche tenendo in conto delle condotte tipiche dei minori connesse ad alcune fasi di sviluppo e della crescita, quali quelle della preadolescenza e adolescenza, quando cambi di umore e di comportamento repentini sono condotte che si manifestano molto spesso in assenza di abuso, violenza e/o molestia.
VISITATORI E SPETTATORI
La Società si impegna, nel corso di attività e competizioni che prevedano il libero accesso alla struttura sede dell’evento, a condividere con i visitatori e gli spettatori i principi della policy della quale devono essere accettate le condizioni.
Ai visitatori e agli spettatori (compresi eventuali giornalisti/addetti stampa o comunicazione) non è mai consentito rimanere da soli con bambini e ragazzi ed è sempre necessaria la presenza di un supervisore, salvo l’adulto coinvolto non sia un parente del minore.
La sicurezza e il benessere dei bambini non devono essere compromessi nei rapporti con oggetti esterni come visitatori o spettatori. Informazioni private come contatti o indirizzi dei minori non devono essere forniti a tali soggetti.
PROCEDURE DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI SPORTIVI
La Società quando instaura un rapporto di lavoro – a prescindere dalla forma – con operatori chiamati a svolgere mansioni comportanti contatti diretti e regolari con minori, è tenuta a richiedere preventivamente copia del certificato del casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente.
COMPORTAMENTO DA TENERE IN PRESENZA DI UNA POSSIBILE CONDOTTA RILEVANTE
Tutti i Tesserati devono essere vigili nell’identificare situazioni che possano comportare rischi per gli altri e devono riportare ogni preoccupazione, sospetto o certezza circa un possibile abuso, maltrattamento, violenza o discriminazione verso altri, al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della Società.
In caso di minori coinvolti è opportuno segnalare in maniera tempestiva eventuali segnali di malessere all’esercente la responsabilità genitoriale. Possono verificarsi però situazioni nelle quali collaborare con gli esercenti la responsabilità genitoriale potrebbe rivelarsi non sufficiente o addirittura un danno anziché un beneficio: per esempio se uno dei genitori fosse responsabile dell’abuso o se un uno di essi si dimostrasse incapace di affrontare in maniera adeguata la situazione. In questi casi sarebbe opportuno confrontarsi con il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni del sodalizio.
RISERVATEZZA
Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della Società è tenuto ad osservare riservatezza assoluta.
L’identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante
Pagina 2 di 2